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F.A.Q. Le domande più frequenti

Le domande frequenti riguardo i servizi offerti da EUROINVESTIGATIONS

L’investigazione può essere richiesta per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale, per ottenere informazioni prima della stipula di contratti (acquisto, vendita, assunzione personale, cessioni, acquisizioni societarie, nuovi soci, etc.), più in generale, per verificare la fondatezza dei vostri sospetti. Il nostro staff è sempre a disposizione del Richiedente per valutare – attraverso una consulenza preliminare gratuita – se vi sono i presupposti per un intervento di carattere investigativo.

Nel rispetto dell’art. 135 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n°773/1931), le persone che richiedono un’indagine, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante esibizione di un documento valido, fornito di fotografia e proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Durante l’attività investigativa il contatto tra l’agenzia ed il Cliente è – ove richiesto – continuo. Oltre ad aggiornare il Cliente riguardo l’oggetto del mandato, diamo conto di tutte le spese documentabili sostenute.

Tutta l’attività investigativa dell’Istituto si fonda sul metodo dell’acquisizione di prove utilizzabili in sede giudiziale, rispettando le norme penali che delimitano la sfera di riservatezza dell’individuo.

Secondo l’art. 135 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n°773/1931), è dovere dell’agenzia esporre permanentemente nei locali dell’Istituto una tabella con le tariffe applicate. In aggiunta a quanto richiesto dalle norme, nel mandato – contratto tra il Cliente e l’Agenzia Investigativa, vengono sempre descritte in modo preciso le tariffe pattuite.

La richiesta può avvenire utilizzando il modulo che potete compilare nella sezione “CONTATTI”; oppure, telefonando ad uno dei numeri indicati. Siamo a Vostra disposizione per qualunque dubbio o necessità.

Il vincolo di segretezza professionale nella gestione delle informazioni è totale. Lo stesso principio vale per la consulenza preliminare gratuita, anche nell’eventualità che successivamente non segua un incarico.

Viene rilasciata una relazione (detta anche verbale) con la descrizione dell’attivitą svolta e l’esito della stessa. Allegate alla dichiarazione scritta, dove richiesto e/o necessario, vengono prodotte le prove documentali, quelle video-fotografiche, e ogni altro elemento probatorio eventualmente acquisito.

E’ assolutamente illegittima ogni informazione relativa ad utenze telefoniche intestate a terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L’utente puņ accedere, invece, ai propri dati di traffico telefonico, senza la necessità di un’autorizzazione o di un provvedimento giudiziario come previsto dall’art. 127 del Codice della Privacy (d.l. 196/’03).

Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire, comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, commette un delitto contro la persona. La pena per il reato semplice, è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (art. 617 C.P.). Nel caso, invece, di registrazioni di conversazione da parte di uno degli interlocutori non vi sono limitazioni, come sentenziato dalla Cassazione (Cassazione sent. 21 marzo – 24 aprile 2001 n. 16729).

Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare controlli sui dipendenti, durante la loro assenza dal lavoro, per controllare la veridicità dello stato di malattia/infortunio. I suddetti controlli possono essere svolti mediante l’impiego di investigatori privati: questo è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza del 3 maggio 2001, n. 6236) che cita l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, affermando che le disposizioni presenti nel suddetto articolo non impediscono eventuali contestazioni prodotte tramite le risultanze delle investigazioni private. In questo senso si è espresso anche il Garante della privacy (decisione 8 gennaio 2001), affermando che l’investigatore privato che, in conformità alle leggi e in base ad un preciso mandato, raccoglie informazioni utili per far valere un diritto in sede giudiziaria, non viola le norme sulla privacy. (Autorizzazione n. 6/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – 21 dicembre 2005).

Gli istituti di investigazioni private per operare devono essere autorizzati dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.