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Indagini per molestie telefoniche
Il reato di molestie telefoniche o disturbo alle persone è disciplinato dall’art 660 cp, il quale prevede che: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 €“.
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Quando si può parlare di molestia telefonica?
Per molestia si intende quell’atto o quel comportamento condotto da un soggetto col fine di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà causando nella vittima un forte disagio, irritazione e sensazione di tormento. Come indicato nell’articolo 660 del codice penale, questo tipo di comportamento può essere condotto per petulanza attraverso un modo di agire insistente, ripetitivo, assillante e quindi molesto, oppure, per altro biasimevole motivo, ovvero, qualsiasi altra motivazione che sia considerata deplorevole limitando inopportunamente la libertà di un soggetto. Sulla base di queste osservazioni è possibile affermare che si può parlare di molestie telefoniche quando un soggetto riceve nell’arco di una giornata e per un periodo di tempo prolungato numerose telefonate, tanto da recare tormento, disturbo e quindi molestia.Reato molestie telefoniche: esempi
Come già accennato, l’elemento chiave che configura il reato di molestie telefoniche è quello della petulanza, ovvero: “quell’atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà“. Per capire concretamente la configurabilità di tale reato, è bene fare alcuni esempi:- molestia telefonica proveniente da una persona: questa ipotesi è la più frequente è può verificarsi quando termina il rapporto tra una coppia. In questo caso accade che l’ex importuni in modo insistente e con numerose telefonate l’ex partner per ragioni che possono essere legate a delle manie di controllo, oppure di tormento attraverso atteggiamenti offensivi e minacce telefoniche.
- molestie telefoniche via whatsapp o altre app: nell’era digitale è esplosa la nascita di numerose app di messaggistica come ad esempio whatsapp, telegram, messenger e nonostante queste includano alcune funzionalità utili a bloccare i molestatori, il reato di molestia telefonica si configura ugualmente in quanto sussiste l’invasività del mezzo impiegato.
- molestie telefoniche provenienti da call center: in questo caso il reato di molestie telefoniche si configura quando una compagnia telefonica o di gas e luce chiama insistentemente tutti i giorni e a tutte le ore per proporre delle offerte o dei contratti vantaggiosi.